Calcio Foggia

Giudice Sportivo, multe per Foggia e Messina: ecco perché

Pubblicato nelle scorse ore il comunicato del Giudice Sportivo sui provvedimenti adottati dopo la quattordicesima giornata di Serie C, relativamente alle gare del 18, 19 e 20 novembre. Nel turno appena concluso, il Foggia ha vinto 2-0 con l’ACR Messina, riscoprendo il dolce sapore del successo.

Tra le sanzioni, disposte anche multe di 800 euro proprio per Foggia e Messina: vediamo di seguito le motivazioni.

Resta aggiornato, iscriviti al nostro canale WhatsApp! Continua a leggere il testo dopo la foto.

Immagine in evidenza: uno scatto di Foggia-Messina (Serie C – girone C 2023/24) – crediti: foto di Luigia Spinelli (RIPRODUZIONE VIETATA)

Foggia e Messina, multa di 800 euro a testa: ecco perché

Queste le motivazioni dell’ammenda comminata ai rossoneri:

A) per avere i suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Sud, al 7° minuto del secondo tempo, intonato un coro offensivo e insultante nei confronti dei tifosi della squadra avversaria, ripetuto per cinque volte;

B) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’avere lanciato, al 44° minuto del primo tempo, un petardo di lieve potenza sul terreno di gioco a ridosso dei cartelloni pubblicitari, senza conseguenze.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25, comma 3, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r.c.c.)“.

Queste invece le motivazioni dell’ammenda (stesso importo) comminata ai biancoscudati:

per avere, la totalità (100%) dei suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Nord, intonato per tre volte, al 45° minuto del primo tempo, un coro offensivo ed insultante nei confronti dei tifosi avversari che, in applicazione dei principi enunciati dalla CGF a Sezioni Unite nella decisione pubblicata nel CU 179/CGF (2013/2014), emanata su ricorso del Frosinone Calcio, deve essere qualificato quale insulto becero e di pessimo gusto, ma non idoneo a porre in essere un comportamento discriminante, rispetto al quale farebbe, peraltro, difetto il requisito essenziale della percezione.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, considerando che la Società disputava la gara in trasferta e i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.)“.

Resta aggiornato, iscriviti al nostro canale WhatsApp!

Immagine in evidenza: lo stadio “Pino Zaccheria” di Foggia – crediti: foto di Mario Mescia/lagoleada.it (RIPRODUZIONE VIETATA)

Redazione

Share
Published by
Redazione
Tags: inprima

Recent Posts

Gianluca Vialli, il campione che non verrà mai dimenticato

Il racconto della sua carriera, i gemelli del gol e l’impresa di Euro 2020: ecco…

2 giorni ago

Valentino Mazzola: il capitano che inventò il leader moderno nel calcio italiano

Esistono figure storiche nel calcio che conosciamo attraverso i numeri, le statistiche, i titoli vinti.…

1 mese ago

Gigi Riva: biografia e vita dell’uomo che poteva andare ovunque e scelse la Sardegna

Ci sono storie sportive che parlano di calcio e basta. Poi ci sono storie che…

2 mesi ago

Ronaldo il Fenomeno: il calciatore che sembrava inventato

Ci sono giocatori che vincono campionati, giocatori che segnano gol importanti, giocatori che lasciano un…

2 mesi ago

Grande Torino: la storia della squadra più forte d’Italia

Ci sono storie nel calcio che vanno oltre il calcio. Storie in cui i numeri…

2 mesi ago

Lionel Messi: biografia, carriera, record e stile di gioco del fuoriclasse argentino

Biografia completa di Lionel Messi, carriera, record, stile di gioco e successi del fuoriclasse argentino…

3 mesi ago