Immagine in evidenza: lo stadio "Pino Zaccheria" di Foggia - crediti: foto di Mario Mescia/lagoleada.it (RIPRODUZIONE VIETATA)
Pubblicato nelle scorse ore il comunicato del Giudice Sportivo sui provvedimenti adottati dopo la quattordicesima giornata di Serie C, relativamente alle gare del 18, 19 e 20 novembre. Nel turno appena concluso, il Foggia ha vinto 2-0 con l’ACR Messina, riscoprendo il dolce sapore del successo.
Tra le sanzioni, disposte anche multe di 800 euro proprio per Foggia e Messina: vediamo di seguito le motivazioni.
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Queste le motivazioni dell’ammenda comminata ai rossoneri:
“A) per avere i suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Sud, al 7° minuto del secondo tempo, intonato un coro offensivo e insultante nei confronti dei tifosi della squadra avversaria, ripetuto per cinque volte;
B) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’avere lanciato, al 44° minuto del primo tempo, un petardo di lieve potenza sul terreno di gioco a ridosso dei cartelloni pubblicitari, senza conseguenze.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25, comma 3, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r.c.c.)“.
Queste invece le motivazioni dell’ammenda (stesso importo) comminata ai biancoscudati:
“per avere, la totalità (100%) dei suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Nord, intonato per tre volte, al 45° minuto del primo tempo, un coro offensivo ed insultante nei confronti dei tifosi avversari che, in applicazione dei principi enunciati dalla CGF a Sezioni Unite nella decisione pubblicata nel CU 179/CGF (2013/2014), emanata su ricorso del Frosinone Calcio, deve essere qualificato quale insulto becero e di pessimo gusto, ma non idoneo a porre in essere un comportamento discriminante, rispetto al quale farebbe, peraltro, difetto il requisito essenziale della percezione.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, considerando che la Società disputava la gara in trasferta e i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.)“.
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Immagine in evidenza: lo stadio “Pino Zaccheria” di Foggia – crediti: foto di Mario Mescia/lagoleada.it (RIPRODUZIONE VIETATA)
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