Serie C, 10 le squadre multate nell’ultima giornata
Immagine in evidenza: uno scatto di Foggia-Audace Cerignola (Serie C - girone C 22/23) - crediti: foto di Mario Marino (RIPRODUZIONE RISERVATA)
Sono 10 le squadre della Serie C multate per fatti avvenuti durante l’ultima giornata della regular season. A comunicarlo è la Lega Pro col Comunicato N. 223/DIV – del 24 Aprile 2023.
Tra queste non figura il Foggia questa volta però c’è l’Audace Cerignola; vediamo quali sono le squadre e perché sono state multate.
Immagine in evidenza: uno scatto di Foggia-Audace Cerignola (Serie C – girone C 22/23) – crediti: foto di Mario Marino (RIPRODUZIONE RISERVATA)
Serie C, 10 squadre multate: c’è anche il Cerignola
€ 2000 JUVE STABIA:
A) perché al termine della gara propri sostenitori scavalcavano la recinzione entrando sul terreno di gioco rivolgendo insulti contro i tifosi avversari; venivano poi allontanati dalle Forze dell’Ordine; B) perché propri calciatori al termine della gara, rivolgevano verso il Settore dei tifosi Ospiti ingiurie e gesti osceni; C) perché propri sostenitori facevano esplodere numero sette petardi e alcuni fumogeni all’intero del proprio settore nel corso della gara, inoltre al 95° minuto della gara lanciavano una bottiglietta d’acqua semipiena sul terreno di gioco senza conseguenze; D) per non aver assicurato l’erogazione dell’acqua calda negli spogliatoi riservati alla Quaterna e per essere gi stessi in pessime condizioni igienico sanitarie (r. proc. fed., r. c.c., referto arbitrale).
€ 1500 FIDELIS ANDRIA
per fatti violenti e contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza commessi dai suoi sostenitori, consistiti nell’avere danneggiato:
due cancelli mentre cercavano di entrare sul terreno di gioco;
alcune strutture dell’impianto (servizi igienici, locale bar);
per avere persona non autorizzata, ma riferibile alla Società, fatto accesso al recinto di gioco senza essere inserita in distinta gara e venendo a colluttazione con altra persona della società avversaria. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13 comma 2, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi ex art 29 C.G.C. (r. proc. fed., r. c.c., documentazione fotografica – obbligo di risarcimento danni se richiesto).
€ 1500 RIMINI
per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato sul recinto di gioco alcune bottigliette di plastica semipiene, bicchieri di plastica e alcuni petardi uno dei quali causava danni alla pista di atletica; per aver bruciato nel proprio settore alcuni striscioni di protesta precedentemente esposti. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, e 25, comma 3, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c., integrazione r. c.c., documentazione fotografica, obbligo risarcimento danni se richiesto).
€ 1000 PADOVA
per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’avere lanciato sul recinto di gioco cinque petardi di forte entità e, in più occasioni, alcuni bicchieri di plastica e un fumogeno, senza conseguenze. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, e 25, comma 3, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta (r. proc. fed., r. c.c.). 223/705
€ 500 LATINA
per avere persona non autorizzata, ma riferibile alla Società, fatto accesso al recinto di gioco senza essere inserita in distinta gara venendo a colluttazione con altra persona della società avversaria. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13 comma 2, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerati i modelli organizzativi ex art 29 C.G.C (r. proc. fed., r.c.c.).
€ 500 VIS PESARO
per avere i suoi sostenitori intonato cori oltraggiosi nei confronti delle Forze dell’Ordine. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S. (r. proc. fed., r.c.c.).
€ 300 AUDACE CERIGNOLA
per fatti violenti e contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza commessi dai suoi sostenitori, consistiti nell’avere danneggiato, all’interno del Settore Ospiti, tre seggiolini. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13 comma 2, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi ex art 29 C.G.C. (r. c.c., supplemento r. c.c., documentazione fotografica – obbligo di risarcimento danni se richiesto).
€ 250 AVELLINO
per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato sul terreno di gioco un fumogeno e una bottiglietta di plastica, senza conseguenze. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S, valutate le modalità complessive dei fatti e i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r.c.c.).
€ 250 TARANTO
per avere i propri sostenitori lanciato sul terreno di gioco due bottigliette d’acqua semipiene, senza conseguenze. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S, valutate le modalità complessive dei fatti e i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).
€ 150 PRO SESTO
per fatti violenti e contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza commessi dai suoi sostenitori, consistiti nell’avere danneggiato, all’interno del Settore Ospiti, un seggiolino. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13 comma 2, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e rilevato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta (r. c.c., supplemento r. c.c., documentazione fotografica – obbligo di risarcimento danni se richiesto).