Immagine in evidenza: uno scatto di Foggia-Audace Cerignola (playoff Serie C 2022/23) - crediti: foto di Mario Mescia/lagoleada.it (RIPRODUZIONE VIETATA)
Si tratta della multa più salata, impartita dal Giudice Sportivo, tra tutte le ammende sancite nell’ambito della penultima giornata di campionato della stagione 2023-2024, in particolare in riferimento a Foggia-Cerignola.
Vediamo allora la motivazione, riportata nel referto ufficiale, e i motivi che hanno portato il Giudice Sportivo ad optare per questa scelta, oltre al vedere a quanto ammonta la multa prevista.
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“2.500,00 euro al FOGGIA: per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Sud, Curva Nord, Tribuna Est e Tribuna Ovest, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’avere lanciato
durante la gara e al termine della stessa, sedici bottigliette d’acqua semipiene con tappo e
numero quattro accendini all’interno del recinto di gioco di cui, al 39° minuto del secondo
tempo, due bottigliette dalla Tribuna Est in campo all’indirizzo di un calciatore avversario
che si trovava a terra infortunato e al medico e al massaggiatore accorsi per assisterlo,
senza conseguenze e, durante la partita e al fischio finale, prima dalla Curva Sud, poi dalla
Curva Nord e quindi dalla Tribuna Ovest numerose bottigliette ed accendini all’indirizzo del
portiere avversario (il quale, al termine della gara, reagiva raccogliendo un accendino da
terra e rilanciandolo verso gli stessi tifosi della Curva Nord determinando così oltre alla
reazione dei tifosi occupanti il Settore Curva Nord un parapiglia con i tesserati avversari).
Ritenuta la continuazione misura della sanzione in applicazione degli artt. 13 comma 2, 25
e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e la intrinseca pericolosità delle
condotte poste in essere (in particolare quelle dirette in danno dei tesserati avversari),
rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose e considerati i modelli
organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.)”, si legge.
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