Felleca vs Giove, crediti: Bluenote web
“Per responsabilità diretta ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva vigente, per le azioni ed i comportamenti disciplinarmente rilevanti posti in essere dal suo Presidente e legale rappresentante pro tempore dotato di poteri di rappresentanza, sig. Massimo GIOVE, così come descritti;
vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Massimo GIOVE e dal Sig. Gino MONTELLA per conto della società TARANTO F.C.;
vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 1 (uno) mese di inibizione per il Sig. Massimo GIOVE, e di € 750,00 (settecentocinquanta/00) di ammenda per la società TARANTO F.C.”
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