Bordo Campo

Offese il Cosenza, multato Pietro Iemmello

Alla fine è arrivata una decisione per quanto successo al Ceravolo nel giorno della promozione del Catanzaro in Serie B. Il protagonista è il bomber giallorosso Pietro Iemmello che, in quell’occasione, e vale a dire il 19 Marzo 2023, durante i festeggiamenti della promozione “proferiva cori offensivi e denigratori verso la città e la tifoseria del Cosenza in presenza di migliaia di tifosi. Ripreso da diverse telecamere, il video è diventato virale sui social” – scrive l’associazione ‘Cosenza nel cuore’, che segnalò l’episodio agli uffici predisposti di FIGC e Lega.

La decisione è giunta oggi, l’8 Maggio, mediante Comunicato Ufficiale N. 334 ed in particolare nel file allegato denominato Comunicato Ufficiale N. 355A. “Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 791 pf. 22-23 adottato nei confronti del sig. Pietro Immello e della società U.S. Catanzaro 1929 Srl, avente ad oggetto la seguente condotta” – si legge.

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Immagine in evidenza: Pietro Iemmello – crediti: foto di Mario Marino (RIPRODUZIONE RISERVATA)

Multato Pietro Iemmello e il Catanzaro

“Pietro Iemmello, all’epoca dei fatti calciatore professionista tesserato per la società U.S. Catanzaro 1929 Srl, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per aver, in data 19/03/2023 presso lo stadio Nicola Ceravolo (in uso alla società U.S. Catanzaro 1929 Srl) e durante i festeggiamenti seguiti alla vittoria da parte dell’U.S. Catanzaro 1929 Srl del Campionato Nazional dei Serie C Gir. C della corrente stagione sportiva, impugnato un microfono e intonato a gran voce, verso i tifosi giallorossi festanti, un coro dal contenuto ingiurioso e offensivo verso la società e i sostenitori del Cosenza Calcio – si legge nel comunicato.

Continuando – U.S. Catanzaro 1920 Srl, per responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale era tesserato il Sig. Pietro Iemmello all’epoca dei fatti”; è stata pertanto richiesta l’applicazione dell’ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Pietro Iemmello e dal sig. Floriano Noto in qualità di legale rappresentante per conto della società U.S. Catanzaro 1929 Srl. Tesserato e club sono stato multati per un’ammenda di 2000,00 euro ciascuno.

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