Immagine in evidenza: uno scatto di Cavese-Foggia (Serie C - girone C 2024/25) - crediti: foto di Calcio Foggia 1920/Federico Antonellis
La Lega Pro, attraverso il Comunicato N.80/Div. del 10 Dicembre 2024, ha rese note le decisioni del Giudice Sportivo – dott. Stefano Palazzi – in merito alla diciottesima giornata del campionato di Serie C, disputata tra il 6 e il 9 Dicembre.
Diverse le società sanzionate, alcune proprio del Girone C (quello meridionale). Vediamo di seguito di quali squadre si tratta e quali sono le motivazioni.
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PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI – Il Giudice Sportivo, premesso che in occasione delle gare della diciottesima giornata di andata del Campionato i sostenitori delle Società AREZZO, AVELLINO, AUDACE CERIGNOLA, CAVESE, FERALPISALÒ, LATINA, LECCO, LUCCHESE, L.R. VICENZA, PERUGIA, PESCARA, POTENZA, RIMINI, SORRENTO, SPAL, TRENTO, TEAM ALTAMURA, TERNANA, TRAPANI, TRIESTINA e VIRTUS ENTELLA hanno, in violazione della normativa di cui agli artt. 25 e 26 C.G.S.:
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–AMMENDA € 1.200,00 CAVESE:
per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato: al 4° minuto del primo tempo, al 15° e al 19° minuto del secondo tempo, cinque fumogeni sul terreno di gioco, senza conseguenze. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).
–AMMENDA € 800,00 AVELLINO:
per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, al 1° minuto del primo tempo, un petardo di forte intensità nel recinto di gioco, senza conseguenze e, durante la gara, due petardi nel recinto di gioco, senza conseguenze. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).
–AMMENDA € 800,00 TARANTO:
A) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Tribuna Laterale Lato Nord, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’avere: tra il primo e secondo tempo, mentre le squadre si trovavano all’interno degli spogliatoi, una dozzina di sostenitori, tentato di portarsi all’interno del corridoio che conduce agli spogliatoi, sferrando pugni sulla porta divisoria, prontamente respinti dalle Forze dell’Ordine; B) per avere i suoi sostenitori (100%) presenti nel Settore Tribuna Laterale Lato Nord, intonato, al 30° minuto del primo tempo, un coro oltraggioso nei confronti delle Forze dell’Ordine, ripetuto per cinque volte. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, 25, comma 3, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.). lanciato, al 47° minuto del primo tempo e al 48° minuto del secondo tempo, due bottigliette d’acqua semivuote nel recinto di gioco, senza conseguenze;
–AMMENDA € 700,00 TURRIS:
per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Ospiti, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato al 15° e al 17° minuto del secondo tempo, due petardi di forte entità nel recinto di gioco, senza conseguenze. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la società sanzionata disputava la gara in trasferta e che non si sono verificate conseguenze dannose e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).
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