domenica, 20 Aprile, 2025

Il Giudice Sportivo multa il Foggia: ecco perché

Arriva una multa per il Foggia dopo la gara con la Casertana: ecco le motivazioni

Resi noti i provvedimenti del Giudice Sportivo relativi alle gare di Serie C giocate dal 5 all’8 aprile, valide per il 35° turno. Tra queste c’è anche Foggia-Casertana, che ha visto i rossoneri cedere (in inferiorità numerica) nell’ultimo quarto d’ora e perdere 0-2: di Montalto e Curcio le reti dei Falchetti.

Tornando al discorso provvedimenti, al Foggia è stata comminata una multa di 3.500 euro: vediamo perché.

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Foggia-Giugliano Stadio Pino Zaccheria
Immagine in evidenza: lo Stadio “Pino Zaccheria” di Foggia – crediti: foto di Mario Mescia/lagoleada.it (RIPRODUZIONE VIETATA)

Foggia multato, ecco le motivazioni

La multa, come già riferito, ammonta a 3.500 euro ed è giunta al Foggia

A) per avere i suoi sostenitori (70%) posizionati nel Settore Curva Sud Locali, al 4° minuto del primo tempo, intonato un coro offensivo ed insultante nei confronti dei tifosi avversari, ripetuto per un minuto, che, in applicazione dei principi enunciati dalla CGF a Sezioni Unite nella decisione pubblicata nel CU 179/CGF (2013/2014), emanata su ricorso del Frosinone Calcio, devono essere qualificati quali insulti beceri e di pessimo gusto e comportanti offesa, denigrazione o insulto per motivi di origine territoriale, ma non idonei a porre in essere un comportamento discriminante di tipo razziale;

B) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato:

  1. al 92° minuto della gara, dal Settore Nord, sul terreno di gioco, una bottiglietta d’acqua semi vuota all’indirizzo del portiere della Squadra avversaria, senza colpirlo;
  2. al termine della gara, mentre l’Arbitro e i suoi assistenti rientravano nel tunnel che conduce agli spogliatoi, dal Settore Tribuna Ovest, al loro indirizzo una bottiglietta d’acqua semipiena che non colpiva al volto l’Arbitro per pochi centimetri.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25, comma 3 e 26 C.G.S. valutate le modalità complessive dei fatti, la gravità delle condotte sub A) e sub B), n. 2, e considerati i modelli organizzativi adottati (r. Arbitrale, r. Assistente Arbitrale n.1, r. Assistente Arbitrale n.2, r. proc. fed., r. c.c.)“.

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Immagine in evidenza: lo Stadio “Pino Zaccheria” di Foggia – crediti: foto di Mario Mescia/lagoleada.it (RIPRODUZIONE VIETATA)

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