Immagine in evidenza: foto di jorono da Pixabay
Sono stati resi noti i provvedimenti del Giudice Sportivo dopo le gare di ritorno del Secondo Turno della Fase Nazionale dei playoff di Serie C. Diversi riguardano il Crotone, che è stato estromesso dal torneo post-season per mano del Foggia.
Il primo è una multa, che ammonta a 3500 euro, arrivata
“A) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi da alcuni suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, violenza morale e offesa dell’altrui dignità, consistiti:
B) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti:
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, considerato che non si sono verificate conseguenze dannose e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S (referto arbitrale, r. proc. fed., r. c.c.)“.
Tra i dirigenti non espulsi, giunge l’inibizione a svolgere ogni attività in seno alla FIGC a ricoprire cariche federali ed a rappresentare la Società nell’ambito federale a tutto il 15 agosto 2023 per Raffaele Vrenna
“A) per avere, al 47° minuto del secondo tempo, tenuto un comportamento non corretto e irriguardoso nei confronti dell’Arbitro, in quanto inveiva nei confronti dello stesso e, con un pugno, colpiva una barriera laterale della propria panchina, sfondandola;
B) per avere, al termine della gara, aggredito, mettendogli le mani addosso, il calciatore della squadra avversaria VACCA ANTONIO JUNIOR, il quale rimaneva immobile e non reagiva. Il VRENNA veniva, quindi, allontanato grazie all’intervento degli Agenti della DIGOS della Questura di Crotone.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2, e 36, comma 2, lett a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (r. proc. fed., r. c.c.)“.
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Tra i calciatori espulsi, è stato squalificato per quattro giornate – con 500 euro di ammenda in aggiunta – Andrea D’Errico,
“A) per avere, al 21° minuto del secondo tempo, tenuto un comportamento offensivo nei confronti dell’Arbitro in quanto si alzava dalla panchina, usciva dall’area tecnica e, con reiterati gesti osceni, proferiva nei suoi confronti frasi offensive;
B) per avere, dopo la notifica del provvedimento di espulsione e mentre veniva scortato fuori dal recinto di gioco, trattenuto dai propri dirigenti, sotto il tunnel che conduce agli spogliatoi, reiterato il suo comportamento, pronunciando nei confronti del IV Ufficiale frasi offensive e minacciose;
C) per avere, al termine della gara, nella zona antistante gli spogliatoi, tenuto un comportamento ingiurioso e gravemente irriguardoso nei confronti del IV Ufficiale e della Squadra Arbitrale, avvicinandosi allo stesso in modo minaccioso, puntando il dito contro il suo petto e pronunciando frasi offensive ed irriguardose nei confronti della Quaterna Arbitrale;
D) per avere, al termine della gara, colpito, rompendolo, un pannello in policarbonato presente nell’area antistante gli spogliatoi.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2, e 36, comma 2, lett. A) e B), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta e considerato il minimo edittale previsto ex art. 36 cit. (r. IV Ufficiale, r. proc. fed.)“.
Tra quelli non espulsi, è stato squalificato per una gara effettiva – con sempre 500 euro di ammenda – Andrea Dini
“A) per avere, al termine della gara, pronunciato un’espressione blasfema per tre volte mentre stava rientrando negli spogliatoi;
B) per avere, tenuto un comportamento non corretto, in quanto, nella circostanza sub A), colpiva con un pugno il tabellone collocato davanti all’ingresso dello spogliatoio, sfondandolo.
Ritenuta la continuazione, misura e irrogazione della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2, e 37 C.G.S., applicati i principi enunciati nella decisione 0102/CSA 2021-2022 (r. proc. fed.)“.
Squalificato infine per una gara effettiva per recidività in ammonizione (seconda infrazione) Augustus Kargbo.
Tra gli ammoniti ma non squalificati figurano il tecnico Lamberto Zauli, insieme ai calciatori Marco Carraro e Iacopo Cernigoi (oltre ad Andrea Dini, che non è stato squalificato per recidività in ammonizione ma per le motivazioni riportate in precedenza).
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Immagine in evidenza: lo stemma del Crotone – crediti: foto di jorono da Pixabay
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