Giudice Sportivo Playoff Serie C, ammende per Foggia e Turris

Foggia designazione

Immagine in evidenza: arbitro (foto generica) - crediti: foto di Christoffer Borg Mattisson da Pixabay

Resi noti i provvedimenti del Giudice Sportivo dopo il Primo Turno Playoff del Girone di Serie C.

Per quanto concerne la sfida tra Foggia e Turris, sono giunte ammende ad entrambe le società.

Ai padroni di casa una da 3000 €

“per avere i suoi sostenitori intonato cori oltraggiosi e comportanti offesa, denigrazione e insulto per motivi di origine territoriale nei confronti dei tifosi della Squadra avversaria:

1 – al 20°minuto del secondo tempo quelli occupanti il settore denominato “distinti nord”, nella consistenza di circa 700 persone, per circa due minuti;

2 – al 25°minuto del secondo tempo quelli occupanti il settore denominato “curva sud”, nella consistenza di circa 2000 persone, per circa un minuto;

3 – al termine della gara quelli occupanti il settore denominato “distinti nord”, nella consistenza di circa 700 persone, ripetuti per due volte;

4 – al termine della gara, durante le operazioni di deflusso, quelli occupanti il settore denominato “distinti nord”, nella consistenza di circa 700 persone, ripetuti per tre volte.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti (r. proc. fed.)”.

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Arbitro
Immagine in evidenza: arbitro – crediti foto: planet_fox/Pixabay

1500 € invece l’ammenda per la Turris

“per avere i suoi sostenitori, presenti nel settore denominato “curva nord settore ospiti”, intonato, al 7°minuto del secondo tempo, per due minuti circa, cori offensivi e insultanti nei confronti dei tifosi avversari che, in applicazione dei principi enunciati dalla CGF a Sezioni Unite nella decisione pubblicata nel CU 179/CGF (2013/2014), emanata su ricorso del Frosinone Calcio, devono essere qualificati quali insulti beceri e di pessimo gusto, ma non idonei a porre in essere un comportamento discriminante. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S, valutate le modalità complessive dei fatti e considerato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta (r. proc. fed.)”.

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Immagine in evidenza: foto di Christoffer Borg Mattisson da Pixabay