Immagine in evidenza: lo Stadio Pino Zaccheria di Foggia - crediti foto: Mario Mescia/lagoleada.it (RIPRODUZIONE VIETATA)
Il nuovo Foggia di mister Mirko Cudini dovrà giocare una gara casalinga a porte chiuse. Lo ha determinato il Giudice Sportivo in seguito ai fatti dello Iacovone, dov’è divampato un incendio al termine della gara col Taranto (proprio oggi le fiamme si sono riaccese).
La sanzione dovrà essere scontata con decorrenza dalla seconda giornata di Campionato successiva alla data di pubblicazione della decisione, onde consentire alla Lega Italiana Calcio Professionistico di adottare le misure conseguenti alle sanzioni irrogate: ciò significa che Foggia-Giugliano sarà a porte aperte, mentre la contesa che dovrà essere senza pubblico sugli spalti sarà Foggia-Virtus Francavilla.
Riportiamo di seguito quanto disposto dal Giudice Sportivo.
GARA TARANTO – FOGGIA DEL 3 SETTEMBRE 2023
Il Giudice Sportivo, con riferimento alla gara in oggetto, riservato ogni provvedimento in ordine ai comportamenti eventualmente tenuti dai tifosi, ulteriori rispetto a quelli già oggetto di valutazione, chiede alla Procura Federale di effettuare i seguenti approfondimenti:
SOCIETA’
OBBLIGO DI DISPUTARE UNA GARA A PORTE CHIUSE
FOGGIA
Visti il referto del Direttore di gara, il suo supplemento di referto, le relazioni redatte dai componenti della Procura Federale e dal Commissario di Campo, con il relativo suo supplemento, in data 3 settembre 2023;
riservato ogni ulteriore provvedimento all’esito dell’espletamento degli ulteriori accertamenti istruttori disposti con ordinanza emessa in data odierna, osserva quanto segue.
Condotte poste in essere.
Dal referto del Direttore di gara, dal suo supplemento di referto, dalle relazioni redatte dai componenti della Procura Federale e dal Commissario di Campo sopra richiamate in ordine alla gara TARANTO – FOGGIA del 3 settembre 2023, sono emerse le seguenti risultanze.
I tifosi della Società FOGGIA ubicati nel Settore Curva Sud, nel corso ed in occasione della gara, hanno posto in essere le seguenti condotte.
Come già premesso, in ordine a tale ultima circostanza sono stati richiesti approfondimenti istruttori, con riserva di adozione di eventuali ulteriori provvedimenti.
Conclusioni.
Da quanto sopra esposto risulta, in modo evidente, la gravità delle condotte poste in essere dai tifosi del FOGGIA, in occasione e durante la gara in oggetto.
In primo luogo, vale rilevare che le condotte poste in essere fra il 16° ed 17° minuto del secondo tempo hanno reso necessaria la sospensione della gara per circa un minuto, atteso che il campo era stato ricoperto da numerosi oggetti pirotecnici.
Inoltre, nel richiamare le specifiche condotte poste in essere, va evidenziato che, mentre un Vigile del Fuoco era sul terreno di gioco, intento a sgomberare lo stesso da altro materiale pirotecnico ivi lanciato dai tifosi medesimi, questi hanno lanciato al suo indirizzo un altro petardo che ha provocato conseguenze lesive in danno del predetto. Ma tale lancio, a prescindere dalle conseguenze concrete causate, presenta una pericolosità intrinseca ancora maggiore, in considerazione, fra l’altro, della sua direzione, dell’oggetto lanciato e della sua potenzialità lesiva.
Infine, analoghe considerazioni devono essere ripetute in relazione al lancio di tre petardi nella Tribuna occupata dai tifosi avversari, atteso che la intrinseca pericolosità dello stesso prescinde dalle effettive conseguenze provocate.
Appare, pertanto evidente la gravità dei comportamenti dei sostenitori del FOGGIA, condotte che, in violazione degli artt. 6, 25 e 26 C.G.S., costituiscono fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e fatti violenti integranti pericolo per l’incolumità pubblica. Inoltre, esse hanno determinato, anche in concreto, la sospensione della partita e una conseguenza lesiva in danno di un Vigile del Fuoco intervenuto per consentire la prosecuzione della gara.
Alla luce di quanto sopra riportato, nelle condotte di cui sopra, si deve ritenere ricorrente un caso di particolare gravità che, in applicazione del comma 4 dell’art. 25 cit, impone l’inflizione, congiunta o disgiunta, di una delle sanzioni di cui all’art. 8, comma 1, lettere d), e), f), C.G.S. Nell’individuazione della sanzione più adeguata alla gravità delle condotte perpetrate ed alle conseguenze concrete che ne sono derivate appare congrua la sanzione prevista dalla lettera e), e cioè l’obbligo di disputare una o più gare a porte chiuse.
Nella specie, in considerazione della adozione dei modelli organizzativi da parte della Società ospitata, della circostanza che la Società FOGGIA disputava la gara in trasferta, dell’applicabilità, al fine del contenimento della sanzione, dell’istituto della continuazione, ex art. 13, comma 2, C.G.S. (considerate le molteplici e gravi condotte poste in essere e le conseguenze che ne sono derivate), si ritiene adeguata l’inflizione della sanzione dell’obbligo di disputare una gara casalinga a porte chiuse.
Per i motivi esposti, in ordine alle condotte sopra specificate poste in essere dai sostenitori del FOGGIA, adotta i seguenti provvedimenti.
Società FOGGIA
OBBLIGO DI DISPUTARE UNA GARA CASALINGA A PORTE CHIUSE
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 8, lett. e), 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e la loro gravità, rilevato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta (r. arbitrale, supplemento r. arbitrale, r. proc. fed., r. c.c., supplemento r. c.c.).
Misura attenuata in considerazione dei modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. Dispone che la sanzione della disputa di una gara casalinga della Società FOGGIA a porte chiuse sia scontata con decorrenza dalla seconda giornata di Campionato successiva alla data di pubblicazione della presente decisione onde consentire alla LEGA ITALIANA CALCIO PROFESSIONISTICO di adottare le misure conseguenti alle sanzioni irrogate.
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Non è l’unica sanzione per il Foggia, che per il Giugliano dovrà fare a meno del neoacquisto Mamadou Tounkara. L’attaccante è stato infatti fermato per un turno “per avere, al termine della gara, tenuto un comportamento non corretto nei confronti dei sostenitori avversari, rivolgendo al loro indirizzo un gesto offensivo. Misura e irrogazione della sanzione in applicazione degli artt. 4 e 13, comma 2, valutate le modalità complessive della condotta. (r. proc. fed.)“.
Nell’ambito di Taranto-Foggia, sono arrivati 2000 euro di multa ai padroni di casa “per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti:
Tra le fila degli ospiti sono stati ammoniti Carillo e Di Noia, nei padroni di casa giallo per il tecnico Capuano, Antonini, Calvano, Ferrara, Fiorani e Loliva. Essendo la prima infrazione per tutti, chiaramente, potranno tutti essere regolarmente in campo (e panchina) nella prossima giornata.
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Immagine in evidenza: lo Stadio Pino Zaccheria di Foggia – crediti foto: Mario Mescia/lagoleada.it (RIPRODUZIONE VIETATA)
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