Serie C

Casertana-Foggia, cosa ha deciso il giudice sportivo?

Il Giudice Sportivo, dott. Stefano Palazzi, si è espresso circa i fatti di Casertana-Foggia dello scorso 4 Dicembre (qui vi ricordiamo cosa è successo), pubblicando – tramite COMUNICATO N. 102/DIV – del 6 DICEMBRE 2023 – quanto deciso.

Il dispositivo, articolato in 10 punti con relativi comma, tiene conto di tutti i referti acquisiti agli atti (referto arbitrale, r. proc. fed., r. c.c., documentazione fotografica) e stabilisce un provvedimento in egual misura per entrambe le società. Vediamo qual è.

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Immagine in evidenza: uno scatto di Casertana-Foggia (Serie C – girone C 2023/24), il cancello rotto – crediti: foto di Federico Antonellis/Calcio Foggia 1920

Casertana-Foggia, ecco cosa ha deciso il giudice sportivo

Società FOGGIA – OBBLIGO DI DISPUTARE UNA GARA CASALINGA A PORTE CHIUSE ED EURO 5.000 DI AMMENDA:

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 8, lett. b) ed e), 13,
comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e la loro gravità, rilevato che la
Società sanzionata disputava la gara in trasferta (r. arbitrale, r. proc. fed., r. c.c., documentazione
fotografica). Misura attenuata in considerazione dei modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S.
Dispone che la sanzione della disputa di una gara casalinga a porte chiuse sia scontata in
occasione della seconda gara casalinga di Campionato che la Società FOGGIA disputerà
successivamente alla data di pubblicazione della presente decisione, onde consentire alla LEGA
ITALIANA CALCIO PROFESSIONISTICO di adottare le misure conseguenti alle sanzioni irrogate.

Società CASERTANA – OBBLIGO DI DISPUTARE UNA GARA CASALINGA A PORTE CHIUSE ED EURO 5.000 DI AMMENDA:

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 8, lett. e), 13, comma
2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e la loro gravità. (r. arbitrale, r. proc.
fed., r. c.c., documentazione fotografica). Dispone che la sanzione della disputa di una gara casalinga a porte chiuse sia scontata in occasione della seconda gara casalinga di Campionato che la Società CASERTANA disputerà successivamente alla data di pubblicazione della presente decisione, onde consentire alla LEGA ITALIANA CALCIO PROFESSIONISTICO di adottare le misure conseguenti alle sanzioni irrogate.

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