Ancora una multa per il Foggia: la cifra e i motivi

Arriva un’altra multa per il Foggia, dopo il match disputato in trasferta contro il Monopoli. Ecco la cifra e le motivazioni

A cura di Redazione
14 gennaio 2025 17:47
Ancora una multa per il Foggia: la cifra e i motivi - Immagine in evidenza: uno scatto di Foggia-Trapani (Serie C - girone C 2024/25) - crediti: foto di Mario Mescia/lagoleada.it (RIPRODUZIONE VIETATA)
Immagine in evidenza: uno scatto di Foggia-Trapani (Serie C - girone C 2024/25) - crediti: foto di Mario Mescia/lagoleada.it (RIPRODUZIONE VIETATA)
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Ancora una multa per il Foggia, già la seconda dell’inizio dell’anno nonché la seconda consecutiva in questo 2025.

La decisione è arrivata dal giudice sportivo, dott. Stefano Palazzi, con la comunicazione N. 99/DIV., pubblicata nella data odierna. Vediamo di seguito a quanto ammonta l’ammenda e quali sono state le motivazioni che hanno portato il giudice a questa decisione.

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I tifosi rossoneri durante Foggia-Latina 2022 - foto di Mario Mescia per lagoleada.it - RIPRODUZIONE RISERVATA

Multa al Foggia: cifra e motivi

-AMMENDA € 1.800,00 AL FOGGIA:

  1. “per avere, la quasi totalità dei suoi sostenitori (85% circa), posizionati nel Settore Distinti Ospiti, durante il minuto di raccoglimento, intonato un coro oltraggioso nei confronti delle istituzioni calcistiche, ripetuto per sei volte; per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l'incolumità pubblica,
  2. consistiti nell'aver:
  1. - lanciato, al 1°, al 2° e all'8° minuto del primo tempo, otto petardi nel recinto di gioco, senza conseguenze;
  2. - lanciato, al 1°, al 2° e al 25° minuto del primo tempo, al 47° minuto del secondo tempo e al termine della gara, sette petardi sul terreno di gioco, senza conseguenze;
  3. - lanciato, al termine della gara, una bottiglietta in plastica semivuota, sul terreno di gioco, senza conseguenze;
  4. danneggiato, un seggiolino (bruciandolo) posto nel Settore loro riservato e parti dei servizi igienici loro riservati”.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti (ivi compresa l'occasione nella quale è stato intonato il coro), rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose per la condotta sub B) e che la società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c., integrazione r. c.c., documentazione fotografica -obbligo di risarcimento danni se richiesto).

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