Il laser costa caro al Foggia, la decisione del giudice sportivo

Il giudice sportivo ha multato il Foggia per “fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza” durante la gara col Cerignola

Zaccheria Foggia-Trapani

Immagine in evidenza: uno scatto di Foggia-Trapani (Serie C - girone C 2024/25) - crediti: foto di Mario Mescia/lagoleada.it (RIPRODUZIONE VIETATA)

Costa caro al Foggia il laser puntato dai tifosi sul volto di Paolucci, in occasione del rigore realizzato durante Foggia-Cerignola (partita valida per la dodicesima giornata del campionato di Serie C), disputata allo Zaccheria il 31 Ottobre.

Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante
dell’A.I.A. Sig. Marco Ravaglioli, nella seduta del 1 Novembre 2024 infatti ha adottato le deliberazioni
che di seguito integralmente si riportano, dal Comunicato N.54/DIV.; leggiamo quanto deciso.

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Foggia-Cerignola
Uno scatto di Foggia-Cerignola, foto di Luigia Spinelli per lagoleada.it (Riproduzione Vietata)

Nuova ammenda al Foggia, ecco quanto deciso

Ammenda da 1.500,00€ al Foggia “A) per avere i suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Sud, al 72° minuto della gara, puntato, per circa un minuto, un raggio laser luminoso di colore verde sul volto del calciatore avversario colpendolo (mentre si accingeva a battere un calcio di rigore) così costringendo l’Arbitro ad interrompere la gara per circa un minuto”, si legge.

“B) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Nord, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’avere lanciato, al termine della gara, due bottigliette d’acqua semipiene sul terreno di gioco, senza conseguenze. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25, comma 3, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, ivi compresa la sospensione della gara determinata dalla condotta sub A), rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose e considerate le misure previste e poste in essere in applicazione dei modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. 54/193 (r. Arbitrale, r. proc. fed., r. c.c.)”, conclude.

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