Cianci Taranto

Immagine in evidenza: Pietro Cianci ai tempi del Catanzaro - crediti foto: canale ufficiale YouTube U.S. Catanzaro 1929 (frame da video)

Pubblicato nelle scorse ore il comunicato del Giudice Sportivo sui provvedimenti adottati dopo la diciannovesima giornata di Serie C, relativamente alle gare del 22 e 23 dicembre. Nel turno appena concluso, il Taranto ha vinto 2-1 con il Latina, proseguendo il proprio cammino positivo agli ordini di mister Ezio Capuano e chiudendo il girone d’andata in bellezza.

La prossima sfida che attenderà i rossoblù sarà ora quella con il Foggia, in programma alle 16:15 di sabato 6 gennaio. Se i rossoneri non avranno squalificati tra le proprie fila, lo stesso non si può dire per il Taranto, che ne conterà una ma alquanto pesante.

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Cianci Taranto
Immagine in evidenza: Pietro Cianci ai tempi del Catanzaro – crediti foto: canale ufficiale YouTube U.S. Catanzaro 1929 (frame da video)

Taranto, Cianci squalificato: salterà il Foggia

Sarà Pietro Cianci a saltare la trasferta dello Zaccheria, essendo squalificato per una gara effettiva per recidività in ammonizione: l’attaccante è stato infatti ammonito con il Latina e rimediato la sua quinta sanzione sinora, dunque è scattata in automatico la squalifica di una giornata. Tra gli altri sanzionati figura il terzino Alessio Luciani, anch’egli ammonito e giunto però alla terza sanzione, di conseguenza potrà essere regolarmente a disposizione.

Lato società, al Taranto è inoltre stata comminata una multa di 300 euro

A) per avere la maggioranza dei suoi sostenitori (80%) posizionati nel Settore Curva Nord, al 27° e al 28° minuto del primo tempo, intonato cori oltraggiosi nei confronti delle Forze dell’Ordine, ripetuti per tre volte;

B) per avere causato il ritardo dell’inizio della gara di un minuto e trenta secondi a causa dell’uscita ritardata dagli spogliatoi dei suoi tesserati.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 6, 13 comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S (supplemento r. Arbitrale, r. proc. fed., r. c.c.)“.

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