Serie C, multa per il Foggia. Le decisioni su Malomo e Costa

Picerno-Foggia 3-0

Immagine in evidenza: uno scatto di Picerno-Foggia 3-0 (Serie C - girone C 2022/2023) - crediti: foto di Luigia Spinelli

Arriva una multa di mille euro per il Foggia dopo le gare della sesta giornata di Serie C – girone C.

La motivazione:

“A) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel settore loro riservato, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato all’interno del recinto di gioco, dopo il termine dell’incontro, un petardo di media intensità e due fumogeni;
B) per avere i suoi sostenitori intonato, al 30° minuto e per tre volte, cori oltraggiosi nei confronti delle Forze dell’Ordine.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose e considerato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta. Misura ulteriormente attenuta in considerazione delle misure previste e poste in essere in applicazione dei modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.)”.

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Malomo
Immagine in evidenza: Alessandro Malomo – crediti: foto di Luigia Spinelli

Giudice Sportivo, le decisioni su Malomo e Costa

Entrambi espulsi nel corso della sfida col Taranto, sono giunte anche le decisioni relative alle squalifiche di Alessandro Malomo e Filippo Costa.

Per quanto concerne l’ex Südtirol, questo dovrà restare fuori un turno “per aver, al 37° minuto del primo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva commettendo un fallo su un avversario e impedendo un’evidente opportunità di segnare una rete. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S”.

Sono due invece le giornate in cui il Foggia dovrà fare a meno di Costa, reo di “aver, al 33° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario in quanto, a gioco fermo, lo spinge con due mani sul petto con foga e vigoria facendolo cadere a terra. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 38 C.G.S, valutate le modalità complessive della condotta e considerato che non sono derivate conseguenze a carico dell’avversario”.

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Immagine in evidenza: uno scatto di Picerno-Foggia 3-0 (Serie C – girone C 2022/2023) – crediti: foto di Luigia Spinelli